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C.M. 18/12/1998 n. 559

b) in fase di nomina delle persone

c) al momento della stipula dei contratti e dell'adozione dei provvedimenti per la concessione di opere pubbliche

• nei rapporti fra soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità eccetto i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia "verifica antimafia"

• per le imprese agricole o professionali non organizzate in forma di impresa e per le attività artigianali in forma di impresa individuale, indipendentemente dal valore

• per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire, eccetto i casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile.

4. Tipologie della "documentazione antimafia" Risulta ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti, che sono:

a) certificati "camerali", utilizzabili per tutti i rapporti con la P.A.

b) autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata, utilizzabili solo nei casi previsti dall'art.5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.)

c) collegamenti telematici, utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di commercio

d) comunicazioni scritte del Prefetto, la cui acquisizione può essere richiesta solo quando i certificati della Camera di commercio sono privi della dicitura antimafia e quando i collegamenti telematici non rilasciano l'indicazione liberatoria circa l'insussistenza delle predette cause interdittive.

e) Informazioni scritte del Prefetto.

5. Documentazione da allegare alle richieste

a) copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, eventualmente integrato, in caso di società consortili o di consorzi, con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.

b) autocertificazione di cui all'art.5 nel caso di lavoro o forniture "urgenti" e nel caso in cui il certificato camerale sia privo dell'apposita dicitura antimafia N.B. Non si deve più: - indicare i familiari conviventi nel territorio dello stato - presentare il certificato di residenza - alcun bollo né sulla richiesta, né sulla certificazione Si deve però focalizzare l'attenzione più sui rapporti e sulle influenze di fatto (le informazioni negative possono riguardare chiunque, convivente o meno, risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell'impresa) che sugli aspetti formali della titolarità delle imprese.

6. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia:

-Rimane ferma la validità di sei mesi dalla data del rilascio, validità richiesta solo nel momento dell'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione. E' stato abrogato l'art.2 del D. Lgs n. 490/94, perciò non c'è più l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi"

- La documentazione antimafia verrà aggiornata a seguito di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa; se le variazioni avvengono successivamente alla conclusione o approvazione del contratto (...), si provvederà a richiedere i riscontri antimafia occorrenti senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso.

7. Ambito oggettivo. Nessuna innovazione.

8. Competenza territoriale. Nessuna innovazione.

9. Le informazioni del Prefetto. Riassumendo, le novità di tale regolamento concernono

a) le modalità di richiesta

b) e modalità di rilascio

c) le soglie di valore

d) la documentazione da allegare Al fine di conferire all'attività informativa il massimo possibile di certezza del diritto ed il massimo possibile di semplificazione amministrativa, il regolamento in questione contiene l'espressa indicazione delle fonti degli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, e cioè : 1 provvedimenti giudiziari che dispongono una misura cautelare o il giudizio, o recano una condanna anche non definitiva secondo gli artt. 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale o dall'art. 51, comma 3bis del c.p.p. 2 proposte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa per l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia, o provvedimenti giudiziari, anche provvisori o cautelari, di applicazione di taluna delle misure di cui agli artt. 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater della legge n. 575/65 3 accertamenti disposti dal Prefetto svolti su delega del Ministero dell'Interno o su richiesta di altri Prefetti, che dovranno comportare l'attivazione di procedimenti quali denunce penali, proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione degli organi di controllo, ecc. Qualora dagli accertamenti non risultino condizioni interdittive previste dall'art. 4 del D. Lgs n. 490/1994, ma vi siano indicazioni negative, la Prefettura rilascerà l'attestazione liberatoria di non sussistenza, ma avvierà un'attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, e la comunicherà alle amministrazioni interessate, le quali potranno comunque procedere se le informazioni del Prefetto non giungono entro 45 giorni dalla richiesta.

10. Le cosiddette informazioni aggiuntive. E' da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui al punto 9 con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati; tali ulteriori informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti per indirizzarne le scelte, e comunque non hanno di per sé efficacia interdittiva.

11. Ulteriori disposizioni relative ai lavori pubblici. L'art. 12 del regolamento consente espressamente di sostituire l'impresa colpita dalle interdizioni antimafia al fine di limitare gli effetti negativi dell'interdizione e che questi si ripercuotano sulle imprese prive di controindicazioni. Il comma 3 del medesimo articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva di interscambio dati anche ai fini della tenuta dell'Albo Nazionale dei Costruttori. Il comma 4 costituisce un'importante innovazione poiché dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici, soprattutto quelle diverse dalla aggiudicatarie ed interessate ai lavori affidati in subappalto o con altro sub-contratto, più soggette al rischio di infiltrazione mafiosa. Tale monitoraggio, effettuato prima degli atti formali di aggiudicazione (ed attivato sulla base della comunicazione degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore uguale o superiore alla "soglia comunitaria"), dà la possibilità al Prefetto di rispondere in tempi brevi alle richieste delle amministrazioni, e perciò escludere preventivamente l'accesso ai subappalti ed agli altri sub-contratti ad imprese "inquinate" o "inquinanti".

12. Ulteriori semplificazioni.

a) Certificati camerali, comunicazioni ed informazioni non necessitano di rinnovo

b) Nel caso di insussitenza delle interdizioni di cui all'art. 10 della L. 575/65 e di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490/94, è sufficiente la seguente dicitura: "Vista la richiesta e la relativa documentazione, nonché gli atti dell'Ufficio, si comunica che nei confronti delle imprese (o società, ecc.) e delle persone fisiche sopra indicate (oppure:di cui alla predetta documentazione) non risultano sussistere, alla data odierna, le caus terdittive di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di cui all'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490".

 

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